Sez. 3, Sentenza n. 6815 del 18/05/2001 (Rv. 546761 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Potere certificativo del difensore - Limiti - Illeggibilità della firma della persona fisica conferente la procura per la persona giuridica - Assenza dell'indicazione del suo nome sia nell'atto, sia nella procura - Conseguenze - Nullità insanabile della procura, rilevabile d'ufficio - Regolarizzabilità ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - Esclusione - Produzione dei documenti necessari, anche in Cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell' autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Nè tale nullità è ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 cod. proc. civ. non essendovi mancanza originaria della procura, sì che è consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché però i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell' art. 365 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)