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Sez. L, Sentenza n. 1433 del 23/02/1996 (Rv. 495989 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Indicazione del nome del conferente la procura - Necessità - Ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo - Persona fisica conferente la procura - Mancata indicazione nell'intestazione del ricorso o nella procura - Conseguenze - Invalidità della procura e inammissibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495989-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La funzione, attribuita al difensore, di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ., pur trovando la sua base in un negozio di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore andrà a compiere, è destinata a spiegare la sua efficacia nell'ambito del processo; ne consegue che, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o altro ente collettivo, né nella procura, risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illegibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo allo stesso dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità (di legale rappresentante) ad una ben individuata persona fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)