Sez. 6, Sentenza n. 1196 del 19/04/1988 Ud. (dep. 27/01/1989) Rv. 180303 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA OMISSIVA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA OMISSIVA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Per la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di interesse privato in Atti di ufficio, basta anche una condotta omissiva, purché essa non si concreti in un comportamento puramente passivo o inerte, ancorché volontario, del pubblico ufficiale, ma nella inosservanza di un inderogabile dovere di Azione imposto per il raggiungimento di finalità pubbliche, suscettivo di produrre effetti giuridici e violato dal pubblico ufficiale allo scopo di procurare un vantaggio privato a sè o ad altri. (nella specie è stata esclusa la configurabilità del reato di interesse privato in Atti di ufficio nel fatto del sindaco che, avendo commesso abusi edilizi come privato, prima o durante la pubblica investitura, si sia astenuto dall'assumere iniziative amministrative o giudiziarie contro se stesso per la repressione degli abusi commessi, iniziative che avrebbero contrastato con il principio "nemo tenetur se detegere"). (V mass n 176801; (V mass n 166244; (V mass n 164997; (V mass n 161146; (V mass n 157676; (contra mass n 164810, nel senso che solo la condotta commissiva può integrare l'elemento materiale del delitto de quo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)