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Sez. 6, Sentenza n. 8945 del 20/06/1984 Ud. (dep. 22/10/1984) Rv. 166244 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO A FINI PERSONALI - NECESSITÀ DI CONTRASTO TRA FINE PRIVATO E PUBBLICO - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO A DANNO DELLA P.A. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166244-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - UTILIZZAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO A FINI PERSONALI - NECESSITÀ DI CONTRASTO TRA FINE PRIVATO E PUBBLICO - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO A DANNO DELLA P.A. - IRRILEVANZA.*

Ai fini della configurabilità del delitto di interesse privato in Atti di ufficio è indispensabile che la partecipazione del pubblico ufficiale all'atto amministrativo si sia risolta in un uso dell'ufficio per un tornaconto individuale attraverso una specifica condotta, commissiva od omissiva, diretta ad inserire nel procedimento di formazione del provvedimento, una prospettiva di privata utilità, così da piegare in tutto o in parte, l'atto medesimo ad un fine personale. È invece irrilevante sia che il fine di natura privata confligga con il pubblico interesse, essendo invece sufficiente che il pubblico ufficiale abbia agito consapevolmente per uno scopo non esclusivo della pubblica amministrazione, sia che il provvedimento adottato sia illegittimo, in quanto la illegittimità dell'atto ed il danno della P.a. Sono elementi estranei alla fattispecie criminosa. (V mass n 164496; (V mass n 161146; (Conf mass n 160802, sulla prima parte; (Conf mass n 160150, ed ivi citate sulla irrilevanza del contrasto tra fine privato e pubblico; (Conf mass n 155160, sull'irrilevanza dell'illegittimità dello atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)