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Sez. 2, Sentenza n. 9446 del 11/11/1994 (Rv. 488534 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Configurabilità - Requisiti.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488534-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tanto può configurarsi una veduta, ai sensi dell'art. 905 cod. civ., in quanto l'apertura, il terrazzo o il balcone da cui essa sia praticata risultino "muniti di parapetto" atto a consentire, almeno, di guardare e di mostrarsi senza esporsi al pericolo di cadute. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di una veduta allorquando il parapetto di un terrazzo non consente, in concreto, neanche una "inspectio" comoda e non pericolosa - in quanto manifestamente inidoneo a preservare l'eventuale osservatore dal pericolo di cadute - ed ha solo la funzione di delimitazione della platea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)