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Sez. 5, Sentenza n. 2524 del 14/02/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163230 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - PROLUNGAMENTO DI UN GIORNO PER OGNI TRENTA CHILOMETRI - RIFERIMENTO AI PERCORSI TOTALMENTE PRIVI DI FERROVIE - PERCORSI MISTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163230-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - PROLUNGAMENTO DI UN GIORNO PER OGNI TRENTA CHILOMETRI - RIFERIMENTO AI PERCORSI TOTALMENTE PRIVI DI FERROVIE - PERCORSI MISTI - CRITERI.*

Il prolungamento dei termini processuali di comparizione di un giorno per ogni trenta chilometri di distanza deve essere limitato ai percorsi effettivamente e totalmente non serviti da mezzi ferroviari. Nell'ipotesi in cui si tratti di percorsi misti - cioè solo in parte serviti da tali mezzi - si deve tener conto per la parte servita da ferrovie, del prolungamento di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza e, per quella non servita, di un giorno per ogni trenta chilometri.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)