Sez. 5, Sentenza n. 13737 del 22/06/1988 Ud. (dep. 16/10/1989) Rv. 182280 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DISTANZA CHILOMETRICA DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO DAL COMUNE SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - FRAZIONE INFERIORE AI DUECENTO CHILOMETRI - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DISTANZA CHILOMETRICA DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO DAL COMUNE SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - FRAZIONE INFERIORE AI DUECENTO CHILOMETRI - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Il prolungamento del termine di comparizione, previsto dall'art. 183, cod. proc. pen., per l'imputato residente in località diversa dalla Sede dell'ufficio giudiziario è obbligatorio nella misura di un giorno per ogni duecento chilometri, quando è possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Il prolungamento del termine non spetta per tratti costituenti frazione della predetta distanza, salvo il potere discrezionale del giudice di concedere un maggior prolungamento per particolari circostanze. (V mass n 163230; (contra mass n 179702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)