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Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267842 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Area di proprietà di un ente - Responsabile dell'inquinamento - Amministratore dell'ente - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267842-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, qualora l'area in cui è realizzata la discarica appartenga ad un ente, il responsabile dell'inquinamento - su cui grava l'obbligo di attivare la procedura di bonifica - si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con l'ente medesimo, salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. (In motivazione, la Corte ha precisato che in caso di inosservanza dell'obbligo di bonificare, la società risponde sotto il profilo patrimoniale, mentre la responsabilità penale grava su colui che ha poteri di gestione dell'ente al momento consumativo del reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)