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Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 29/04/2010 Ud. (dep. 15/06/2010) Rv. 247657 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato - Rifiuti sanitari - Soggetti responsabili - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247657-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sanitari (art. 45, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dall'art. 16 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) è il soggetto che, nella struttura sanitaria, ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui oggetto della condotta erano 924 confezioni di specialità medicinali, ha escluso che fosse configurabile la responsabilità del direttore sanitario, gravando sul medesimo un obbligo di sorveglianza solo fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 45 CORTE COST., DPR 15/07/2003 num. 254, DPR 15/07/2003 num. 254 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)