Sez. L, Sentenza n. 5386 del 18/11/1978 (Rv. 395153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLA CONTESTAZIONE - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DISCIPLINARI - AMMISSIBILITA - BENEVOLA CONSIDERAZIONE DI PRECEDENTI MANCANZE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLA CONTESTAZIONE - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DISCIPLINARI - AMMISSIBILITA - BENEVOLA CONSIDERAZIONE DI PRECEDENTI MANCANZE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
In tema di licenziamento individuale, il principio della immutabilita della contestazione impedisce di attribuire Rilevanza ad altre mancanze non addebitate al prestatore d'opera nella lettera di licenziamento, ma non preclude la valutazione dei precedenti disciplinari, cioe di altri fatti pregressi che non vengono considerati come cause autonome del recesso, ma come circostanze confermative dei fatti contestati e della loro gravita. La benevola considerazione, che il datore di lavoro ebbe in occasione di precedenti mancanze del dipendente, non esclude che, in una valutazione complessiva del comportamento, tali mancanze vi siano comprese quale indice rivelatore dell'idoneita del fatto singolo per ultimo contestato, a costituire giusta causa di recesso in tronco, o giustificato motivo di licenziamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)