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Sez. L, Sentenza n. 2500 del 17/04/1984 (Rv. 434515 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SPECIFICAZIONE DELLO STESSO SULLA COMUNICAZIONE DI RECESSO - PRECLUSIONE ALLA VALUTAZIONE DI FATTI PREGRESSI CONFERMATIVI DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO CONTESTATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434515-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SPECIFICAZIONE DELLO STESSO SULLA COMUNICAZIONE DI RECESSO - PRECLUSIONE ALLA VALUTAZIONE DI FATTI PREGRESSI CONFERMATIVI DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO CONTESTATO - INSUSSISTENZA.*

In ipotesi di licenziamento per "giustificato motivo" (art. 3 della legge n. 604 del 1966), la specificazione dello stesso nella comunicazione di recesso ex art. 2 di detta legge, pur essendo soggetta al principio della immutabilità della contestazione, ostativa alla Rilevanza di ulteriori mancanze non addebitate, non impedisce la valutazione di altri fatti pregressi, che non vengano considerati come cause autonome del recesso, ma come circostanze confermative della gravità dell'inadempimento contestato. (V 5386/78, mass n 395153).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)