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Sez. L, Sentenza n. 6230 del 23/06/1998 (Rv. 516694 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Deduzione in ricorso della prova relativa alla sussistenza delle "condiciones iuris della causa petendi" - Onere del ricorrente - Esclusione - Articolazione successiva della prova - Necessità - Condizioni - Tempestiva e specifica contestazione del convenuto sul punto.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516694-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la disciplina dettata dall'art. 414 cod. proc. civ. (secondo la quale il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, nonché la specifica indicazione dei mezzi di prova), non comporta che il ricorrente sia tenuto ad indicare anche i mezzi di prova concernenti la sussistenza delle "condiciones iuris" relative alla "causa petendi", essendo tenuto a fornire tale prova solo ove la sussistenza di esse sia stata espressamente contestata dal convenuto con apposita e tempestiva eccezione. (Nella specie, il ricorrente aveva agito per differenze retributive ponendo a base del calcolo delle proprie pretese le somme asseritamente riscosse e il convenuto, limitatosi in primo grado ad una generica e globale contestazione delle pretese attoree, solo in appello aveva specificatamente dedotto che le somme effettivamente riscosse dal lavoratore erano superiori a quelle indicate, e che il ricorrente non aveva fornito la prova di aver percepito retribuzioni nell'ammontare indicato; in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la tardività dell'eccezione del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)