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Sez. 3, Sentenza n. 889 del 30/03/1973 (Rv. 363222 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363222-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTO - VALORE PROBATORIO.*

In tema di rendimento dei conti, nessuna norma equipara alla confessione, od anche solo alla semplice ammissione, la omessa presentazione del conto, che, indipendentemente dal giuramento deferibile al creditore ai sensi dell'art 265 cod proc civ, potrebbe tutt'al piu considerarsi come un comportamento della parte, da cui e dato al giudice di trarre, nella sua prudente valutazione, argomenti di prova, in conformita di quanto previsto nell'art 116 comma secondo dello stesso codice di rito. (Conf 2876/67, mass n 330483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 265, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)