Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 04/12/1967 (Rv. 330483 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTO - RILEVANZA PROBATORIA.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTO - RILEVANZA PROBATORIA.*
In tema di rendimento dei conti, nessuna norma equipara alla confessione, od anche solo alla semplice ammissione, la omessa presentazione del conto, che, indipendentemente dal giuramento deferibile al creditore ai sensi dell'art. 265 cod.proc.civ., potrebbe tutt'al piu considerarsi come un comportamento della parte, da cui e dato al giudice di trarre, nella sua prudente valutazione, argomenti di prova, in conformita di quanto previsto nell'art. 116 comma 2 dello stesso codice di rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 265, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)