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Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269937 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Distribuzione gerarchica di funzioni - Necessità - Esclusione - Presenza di un capo ovvero di promotori, costitutori od organizzatori - Mera eventualità punità più gravemente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269937-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilità del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)