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Sez. 5, Sentenza n. 1768 del 08/02/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162863 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CAPI E PROMOTORI - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI - PRESENZA DI UN CAPO - IPOTESI DI REATO PIÙ GRAVE ED AUTONOMA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162863-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CAPI E PROMOTORI - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI - PRESENZA DI UN CAPO - IPOTESI DI REATO PIÙ GRAVE ED AUTONOMA - SUSSISTENZA.*

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa (art. 416, comma primo cod. pen.). (V mass n 159874; (V mass n 158450; (V mass n 156491; (V mass n 123823).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)