Sez. 6, Sentenza n. 52590 del 14/10/2016 Cc. (dep. 12/12/2016) Rv. 268485 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Presenza di un capo - Necessità - Esclusione - Ipotesi di reato più grave ed autonoma - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato a titolo di partecipazione al reato associativo, l'intervenuta assoluzione, in parallelo giudizio, del capo della contestata associazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)