Sez. 1, Sentenza n. 1300 del 14/04/1976 (Rv. 379985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVE O PROSPETTAZIONE DI DIFESE NON PROPOSTE - DIVIETO - ECCEZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVE O PROSPETTAZIONE DI DIFESE NON PROPOSTE - DIVIETO - ECCEZIONI.*
Il giudizio di rinvio e un processo chiuso, nel senso che - dovendo il giudice di rinvio limitarsi a completare il sillogismo giudiziale, applicando il dictum della Corte di Cassazione ad un materiale di cognizione immune da lacune - le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, senza possibilita di dedurre prove o di prospettare difese non proposte nella precedente fase del giudizio di merito, salvo il caso che la sentenza di annullamento abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di una ulteriore attivita difensiva. (Conf 48/74, mass n 367556; (Conf 45/72, mass n 355724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)