Sez. 3, Sentenza n. 45 del 08/01/1972 (Rv. 355724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nel giudizio di rinvio non e ammessa la deduzione di nuove prove in quanto le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione in cui era stata proposta nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata, salvo che tale deduzione sia resa necessaria dalla sentenza di Cassazione come nei casi in cui questa sia stata pronunciata per vizi del procedimento che abbiano impedito il pieno Esercizio dei diritti delle parti o per una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso o perche debba applicarsi lo ius superveniens o in altri casi simili. (Conf 284'71, mass n 349757; 3332'68, mass n 336340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)