Sez. 3, Sentenza n. 524 del 27/01/1986 (Rv. 444120 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE NEI VENTI GIORNI DALLA SCADENZA - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - SANATORIA DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE NEI VENTI GIORNI DALLA SCADENZA - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - SANATORIA DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
Il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento, che è operata ex lege; tuttavia a norma dell'art. 55 della citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui allo ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., di evitare la risoluzione versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice, l'importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate (ad eccezione del caso in cui chi tale sanatoria giudiziale abbia già goduto a termini del quarto comma dell'art. 55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)