Sez. 3, Sentenza n. 8605 del 23/11/1987 (Rv. 456091 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 5 LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 5 LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Il disposto dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per il quale il mancato pagamento del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., soltanto se siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista - operando così una predeterminazione legale della gravità od importanza dell'inadempimento sottratta alla valutazione discrezionale del giudice - trova applicazione anche con riguardo alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, stante il richiamo anche operativo della disciplina dell'art. 55 della citata legge per l'istituto della sanatoria della morosità applicabile ad ambedue le categorie di locazioni. (V 524/86, mass n 444120; (V 2594/84, mass n 434612; (contra 4600/86, mass n 447326; (contra 4057/85, mass n 441578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)