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Sez. 3, Sentenza n. 5956 del 08/07/1987 (Rv. 454333 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA O GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - PREDETERMINAZIONE LEGALE.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454333-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA O GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - PREDETERMINAZIONE LEGALE.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), la valutazione quanto al pagamento del canone dell'importanza o gravità dello inadempimento, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori d'importo superiore a due mensilità del canone; l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato. (V 4598/86, mass n 447322; (V 524/86, mass n 444120; (Conf 5776/85, mass n 442963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)