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Sez. 2, Sentenza n. 11066 del 22/12/1994 (Rv. 489369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Istanza di provvedimento cautelare - Ordinanza di rigetto ex art. 669 "septies" cod. proc. civ. - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza di rigetto di istanza di provvedimento cautelare pronunciata dal giudice, ai sensi dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ., secondo il rito della cosiddetta procedura uniforme di cui agli artt. 669 bis/669 "quaterdecies" cod. proc. civ., essendo reclamabile, ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche contro l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare, non può essere impugnata in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., perché questa norma ammette il ricorso (oltre che per i provvedimenti sulla libertà personale) solo per i provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)