Sez. 3, Sentenza n. 11387 del 17/11/1997 (Rv. 510011 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Rigetto della domanda cautelare - Conseguente provvedimento di condanna alle spese (art. 669 "septies" cod. proc. civ.) - Attuazione - Forme - Dell'esecuzione forzata - Preceduta dalla notificazione dell'ordinanza spedita in forma esecutiva - Necessità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Nella ipotesi in cui il pretore abbia rigettato la richiesta di provvedimento cautelare, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nel secondo e nel terzo comma dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ. quanto al peculiare aspetto della condanna alle spese, nel senso che il relativo provvedimento, contenuto in quello di rigetto della domanda cautelare, trova attuazione attraverso le forme dell'esecuzione forzata, a sua volta preceduta dalla notificazione dell'ordinanza stessa, spedita in forma esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)