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Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 27/09/1996 (Rv. 499781 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Istanza di sequestro conservativo anteriore alla causa - Rigetto - Compensazione spese - Impugnabilità in cassazione della pronuncia sulle spese ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499781-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In caso di rigetto di un'istanza di sequestro conservativo anteriore alla causa, la pronunzia sulle spese (nella specie, di compensazione) resa, prima dell'inizio della causa di merito, dal giudice indicato dall'art. 669 - ter, quarto comma, cod. proc. civ., con il provvedimento che rigetta l'istanza cautelare, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. per essere priva del carattere della definitività, atteso che contro di essa può essere proposto il reclamo di cui all'art. 669 - terdecies cod. proc. civ., per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994, che, nel dichiarare illegittima la disposizione da ultimo citata, nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare, ha reso l'istituto del reclamo di applicazione generale, utilizzabile quindi anche in caso di soccombenza in ordine alla pronunzia accessoria sulle spese.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)