Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 17/09/1970 (Rv. 347355 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Si ha domanda nuova, improponibile per la prima volta in grado di appello, quando si faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e, modificando i termini della controversia, introduca nel processo un nuovo e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione o quando, pur restando fermo il petitum, S'introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema d'indagine. (nella specie, non e stata ravvisata una domanda nuova nel fatto che in appello e stata invocata la presupposizione, mentre in primo grado era stata chiesta la risoluzione del contratto per colpa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)