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Sez. 2, Sentenza n. 1058 del 18/04/1974 (Rv. 369003 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DIVERSITA DELLA CAUSA PETENDI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - NOVITA DELLA DOMANDA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369003-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DIVERSITA DELLA CAUSA PETENDI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - NOVITA DELLA DOMANDA - FATTISPECIE.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in grado di appello, quando si faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una diversa pretesa che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e che modifichi interamente i termini della controversia, introducendo un piu ampio petitum ovvero una diversa causa petendi, fondata su situazioni di fatto e premesse giuridiche prima non prospettate, onde nel processo si introduce un nuovo tema di indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'Azione e i termini della controversia, facendo mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (nella specie il SC ha rilevato che esattamente i giudici di merito avevano ritenuto che il riferimento, fatto in grado di appello, all'istituto della concessione tacita familiare implicava un diverso fondamento di fatto e di diritto della domanda inizialmente proposta di riconoscimento della proprieta in forza di usucapione ventennale). (Conf 2015'72, mass n 359157; 441'71, mass n 350046; (Conf 1512'70, mass n 347355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)