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Sez. L, Sentenza n. 6518 del 02/12/1988 (Rv. 460842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENTE OBBLIGO DI INVIARE AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENTE OBBLIGO DI INVIARE AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

L'INPS, una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'Obbligo di inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postali necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per l'effettuazione dei versamenti, essendo invece Onere dell'interessato attivarsi per ottenerne la consegna, con la conseguenza che quest'ultimo non può ascrivere l'omesso rispetto del termine di adempimento, fissato dalla norma citata nel trimestre successivo a quello di riferimento, a colpa dell'istituto per il tardivo inoltro dei bollettini e che in tale ipotesi sono, pertanto, inefficaci gli eventuali versamenti tardivi. (Conf 4167/87, mass n 452927).*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)