Sez. L, Sentenza n. 6523 del 27/06/1990 (Rv. 468038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO DI QUESTO ISTITUTO DI INVIARE I BOLLETTINI DI VERSAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - OMESSO VERSAMENTO PER MANCATO INVIO DEI BOLLETTINI - GIUSTIFICAZIONE FONDATE SU CAUSE DI FORZA MAGGIORE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - OBBLIGO DI QUESTO ISTITUTO DI INVIARE I BOLLETTINI DI VERSAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - OMESSO VERSAMENTO PER MANCATO INVIO DEI BOLLETTINI - GIUSTIFICAZIONE FONDATE SU CAUSE DI FORZA MAGGIORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di autorizzazione, ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, alla prosecuzione contributiva volontaria, l'INPS non è obbligato, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, ad inviare i bollettini, necessari per il versamento dei contributi, al domicilio dell'assicurato e pertanto costui non può invocare, quale causa di forza maggiore giustificativa dell'omesso (o ritardato) versamento, l'omissione (o il ritardo) dell'invio al suo domicilio, da parte dell'istituto, dei bollettini predetti. (V 6518/88, mass n 460842; (V 4167/86, mass n 452927).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)