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Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008 (Rv. 603640 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Nozione di "artigiano" - Cooperativa artigiana - Estensione della qualifica di artigiano anche ai soci - Limiti - Titolarità di autonoma impresa artigiana - Necessità.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603640-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Alla stregua degli artt. da 2 a 5 della legge n. 443 del 1985, è "artigiano" soltanto il titolare dell'impresa artigiana e nessuna norma estende la qualifica di artigiano anche ai soci di una cooperativa artigiana, sicché deve escludersi che tali soci, ove non siano titolari di autonoma impresa artigiana, possano ottenere, solo in quanto soci, l'iscrizione all'albo degli artigiani.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)