Sez. L, Sentenza n. 66 del 08/01/2007 (Rv. 594247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo per i soci lavoratori - Sussistenza - Attività individuale esterna alla società da parte del socio - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso, per le cooperative, l'obbligo contributivo, se non sussidiario, sulle somme corrisposte ai soci lavoratori, per essere questi tenuti a pagare la contribuzione sulle somme ricevute dalla cooperativa).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)