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Sez. L, Sentenza n. 238 del 10/01/2003 (Rv. 559592 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo a carico della società per i soci lavoratori all'interno dell'impresa - Sussistenza - Attività individuale esterna alla società da parte del socio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559592-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente svolte dal socio esternamente alla società, nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3158, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)