Sez. 5, Sentenza n. 25315 del 28/11/2014 (Rv. 633407 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Attività di agente di commercio svolta in forma associata - Assoggettabilità all'imposta - Sussistenza - Accertamento dell'autonoma organizzazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di IRAP, l'esercizio in forma associata, per il tramite di una società in nome collettivo, dell'attività di agente di commercio esclude la necessità di accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione, atteso che, in base alla seconda parte del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, l'attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Legge 09/05/1985 num. 204 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)