Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28378 del 11/12/2020 (Rv. 659993 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Disciplina di cui all’art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di equa riparazione, l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova "completa" da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)