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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 15/09/2021 (Rv. 662189 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 – Mancata domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto – “Ratio” – Onere del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662189-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 108 del 2015, che collega alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto una presunzione di insussistenza del danno da durata non ragionevole del giudizio, è volta a dissuadere le parti dall'adozione di tattiche processuali dilatorie o defatigatorie; è, pertanto, onere del giudice di merito verificare se la mancata richiesta di un formale provvedimento di riunione abbia effettivamente rallentato lo svolgimento dei giudizi stessi. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare una domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di due giudizi amministrativi tra loro connessi, aveva omesso di valutare che questi, benché mai formalmente riuniti, erano stati sostanzialmente trattati in maniera congiunta).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. E CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)