Sez. 1, Sentenza n. 5334 del 01/10/1999 Cc. (dep. 08/11/1999) Rv. 214392 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione sulla base del luogo di detenzione o internamento dell'interessato - Trasferimento del detenuto o internato, in via formalmente provvisoria, ad altro istituto - Protrazione, di fatto, di tale situazione per un apprezzabile periodo di tempo - Conseguente radicamento della competenza in relazione al luogo di trasferimento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (come nel caso in cui nell'istituto di assegnazione debbano essere eseguiti lavori che ne comportino la temporanea inagibilità), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sette mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art.677, comma 1, c.p.p., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)