Sez. L, Sentenza n. 11605 del 28/07/2003 (Rv. 565461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di anzianità con il reddito di lavoro (dipendente o autonomo) - Applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 - Condizioni - Raggiungimento dei requisiti contributivi minimi - Necessità - Applicabilità anche ai soggetti che usufruiscono del prepensionamento - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Il cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito di lavoro (dipendente o autonomo) , previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 citato, del precedente regime più favorevole - è subordinato all'unica condizione di aver completato, entro il 31.12.1994, la contribuzione minima per la liquidazione della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze, quali il fatto che il soggetto goda del trattamento previdenziale di anzianità in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva concesso dalla legge sul prepensionamento, in quanto l'art. 11, comma dieci, della suddetta legge n. 537 del 1993 non pone alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)