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Sez. L, Sentenza n. 6573 del 02/04/2004 (Rv. 571811 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di anzianità o di vecchiaia con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) - Applicabilità della norma transitoria prevista dall'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Condizioni - Raggiungimento entro il 31 dicembre 1994 della contribuzione minima per la liquidazione della pensione - Maturazione anzianità anagrafica - Necessità - Cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571811-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo)l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del D.Lgs.n. 503 del 1992(come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n 503 cit., del precedente regime se più favorevole - è subordinata alle seguenti condizioni: a) aver raggiunto i requisiti contributivi minimi alla data del 31 dicembre 1994; b) aver maturato l'anzianità anagrafica necessaria. Con le modifiche apportate dal menzionato art.11, della legge n.537 del 1993, anche al lavoratore che alla data del 31 dicembre 1994 abbia raggiunto i requisiti contributivi minimi ed abbia maturato l'anzianità anagrafica necessaria, può essere liquidata la pensione di vecchiaia; una diversa interpretazione ne violerebbe la ratio annettendo alla disposizione la finalità, ad essa estranea, di incentivare una corsa all'esodo per coloro che, per essere in possesso già alla data del 31 dicembre 1994 di tutti i requisiti per godere di un qualsiasi trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità presso un qualsiasi istituto assicurativo, avevano un concreto vantaggio a collocarsi in quiescenza al fine di evitare il penalizzante sistema del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, né troverebbe adeguata giustificazione un sistema che consentisse a chi abbia maturato il diritto a pensione al dicembre 1994, di non essere assoggettato al cumulo tra pensione e redditi da lavoro in caso di concreto esercizio di tale diritto, e di non potere, per contro, usufruire più di tale vantaggio in caso di protrazione del lavoro e posticipazione del collocamento in pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6 com. 1, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)