Sez. L - , Sentenza n. 5048 del 25/02/2020 (Rv. 656938 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale scolastico - Supplenze annuali - Scadenza al 31 agosto - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di reclutamento con contratto a tempo determinato del personale della scuola pubblica, il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 5, della l. n. 124 del 1999, è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno dall'art. 1 del d.m. n. 201 del 2000 e dal successivo art. 1 del d.m. n. 131 del 2007; le richiamate disposizioni, in quanto poste a garanzia della trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, hanno natura imperativa, sicché, pur in difetto di una previsione espressa, non potendo essere rimessa al dirigente scolastico la scelta della durata dell'assunzione, è nulla la pattuizione di un termine diverso che andrà sostituito, ex art. 1419, comma 2, c.c., con quello previsto in via generale ed astratta dal legislatore
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 25/05/2000 num. 201 art. 1, Decr. Minist. min. IUR 13/06/2007 num. 131 art. 1, Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)