Sez. U, Sentenza n. 8582 del 29/05/2003 (Rv. 563713 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consiglio dell'ordine - Convocazione - Forma libera - Fax e telefono - Legittimità - Prova della convocazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del locale consiglio dell'ordine, in assenza di specifiche previsioni, non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purché idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell'ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso "brevi manu", ovvero per telefono o per "fax"; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, la quale non richiede certificazioni scritte, proprie degli atti tipici di comunicazione o notificazione, e può essere offerta anche con relazioni o dichiarazioni di funzionari dell'ufficio di segreteria, assistite, in relazione alla loro provenienza, da presunzione di veridicità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)