diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 218 del 25/05/2001 (Rv. 546963 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Consiglio dell'Ordine - Convocazione - Forma libera - Fax e telefono - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546963-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione - riguardando l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l'incolpato e i testimoni - deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 37, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)