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Sez. U, Sentenza n. 1414 del 27/01/2004 (Rv. 569712 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consiglio dell'Ordine - Convocazione - Forma libera - Legittimità - Prova della convocazione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569712-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell'Ordine - in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l'art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l'incolpato o i testimoni) - non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purché idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell'ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso "brevi manu", ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l'attestazione inserita nel verbale della seduta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)