Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 (Rv. 650043 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Art. 7 del c.c.n.l. comparto scuola del 2001 - “Retribuzione professionale docenti” - Attribuzione a tutto il personale docente ed educativo - Supplenti temporanei - Spettanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 15/03/2001 art. 7 com. 1, Contr. Coll. 15/03/2001 art. 7 com. 3, Contr. Coll. 31/08/1999 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 art. 4, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)