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Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 (Rv. 641598 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI | Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione.
Stato
decisa il 2016-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641598-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)