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Sez. L, Sentenza n. 9157 del 07/06/2003 (Rv. 564047 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Riconoscimento della pensione ex art. 39 d.P.R. 818/1957 - Presupposti - Accertamento - Indagine accurata sull'usura psico - fisica derivante da un'eventuale attività lavorativa - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564047-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI

Secondo la disciplina dell'art. 39 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (e perciò prima dell'introduzione del più restrittivo criterio di cui all'art. 8 Legge 12 giugno 1984 n. 222) il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti del pensionato inabili ad un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale, postulava non la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone una indagine molto accurata sull'usura psico - fisica che una eventuale attività lavorativa potrebbe provocare all'interessato, tenuto conto che detta attività deve svolgersi senza compromettere la dignità della persona umana.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)