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Sez. L, Sentenza n. 7058 del 23/05/2001 (Rv. 546931 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Figli inabili - Requisito dell'inabilità di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984 - Accertamento nei confronti di soggetti con un grado di invalidità civile molto elevato - Indagine accurata sull'usura psico - fisica derivante da una eventuale attività lavorativa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546931-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI

L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984) richiesto ai fini della riconoscibilità della pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato presuppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato, una indagine molto accurata sull'usura psico - fisica che una eventuale attività lavorativa può provocare sull'interessato, tenendo conto che una attività il cui svolgimento comprometta la dignità della persona si risolve in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto. (Fattispecie relativa ad un soggetto affetto da tetraplegia congenita secondaria a mielopatia cervicale riconosciuto invalido civile al 90 per cento).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)