Sez. L, Sentenza n. 2240 del 01/02/2006 (Rv. 587199 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Nuovi presupposti di fatto comportanti il mutamento del titolo della domanda - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Si ha domanda nuova per modificazione della "causa petendi", inammissibile nel rito del lavoro ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ., quando viene modificato in corso di causa il fatto posto a fondamento della domanda, variandone le circostanze materiali o introducendone di nuove, modificando il titolo della domanda (nella specie, spiegata inizialmente una domanda per differenze retributive nei confronti della società incorporante, il lavoratore, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, in corso di consulenza tecnica d'ufficio, mutava tale titolo, reclamando le differenze retributive per l'attribuzione di un inquadramento superiore nei livelli della dirigenza rispetto a quello nominalmente attribuito e sostenendo la sussistenza, tra le stesse parti, di un giudicato attestante le elevate mansioni ricoperte. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva fatto corretta applicazione del principio di cui in massima)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)