Sez. L, Sentenza n. 4538 del 10/04/2000 (Rv. 535538 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Nuovi presupposti di fatto comportanti il mutamento dei termini della controversia - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Si ha domanda nuova per modificazione della "causa petendi", inammissibile nel rito del lavoro ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ., quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine (nella specie, spiegata inizialmente una domanda di inefficacia del licenziamento sul presupposto di un effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata, il lavoratore nel corso del giudizio di primo grado aveva fatto valere l'esistenza di un rapporto lavorativo sorto, per effetto del disposto dell'art. 1359 cod. civ., in seguito all'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo assunto con contratto di formazione di produrre la richiesta nominativa per ottenere il nulla osta del collocamento; enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile tale modificazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)