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Sez. 4, Sentenza n. 15319 del 27/03/2026 Cc. (dep. 28/04/2026) Rv. 289849-01

NULLITA' - ATTI ABNORMI | Provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, in esito all'ammissione del rito abbreviato cd. "secco", dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in violazione degli artt. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Nullità ex artt. 178, comma 1, lett. b), 179, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - Carenza di potere in concreto del giudice - Sussistenza - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari - Sussistenza - Conseguenze - Abnormità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289849-01

NULLITA' - ATTI ABNORMI

È abnorme, in quanto adottato in carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, disposta la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli artt. 438, comma 6-bis, 178, comma 1, lett. b), 179, comma 1, cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché modifichi l'imputazione, determinandosi, in tal caso, un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui il giudice, ravvisata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'inosservanza delle disposizioni relative all'iniziativa del pubblico ministero, erroneamente ritenuta in ragione dell'omessa indicazione, nell'imputazione, del riferimento normativo contenuto nel precedente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., aveva implicitamente revocato l'ammissione dell'imputato al rito alternativo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)