Sez. 1, Sentenza n. 12883 del 30/12/1998 (Rv. 521962 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo occupato - Irreversibile trasformazione con l'opera pubblica - Azione risarcitoria di natura aquiliana - Ammissibilità - Conseguenze in tema di prescrizione - Termine quinquennale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a., che si determina a seguito della cosiddetta " occupazione acquisitiva", va ricondotto allo schema dell'illecito aquiliano, in quanto consegue alla impossibilità della restituzione del bene al privato per la irreversibile trasformazione del fondo consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata a fini pubblici. Ne consegue un diritto del privato ad un credito risarcitorio per fatto illecito, che si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)